31 Marzo 2020

Statuto

Statuto in vigore 17-06-2019

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una Associazione avente la seguente denominazione: “C.U.I. – Comitato Unitario Invalidi – I Ragazzi del Sole – ODV”, (Onlus fino all’istituzione del RUNTS) da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Scandicci e con durata illimitata.

Art. 2 Principi generali e finalità

L’Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non ha scopo di lucro.
I propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato che si riflette anche nell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) alla quale aderisce.
L’Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare.
Per tanto i suoi fini principali sono:

  1. riunire i genitori, i familiari, i parenti, i tutori ed i curatori di tutti i disabili per alleviarne l’onere psicologico e coordinarne le attività;
  2. promuovere e se necessario, proporre attività atte a facilitare l’inserimento sociale di tutti i disabili favorendo il più completo sviluppo della loro personalità e autonomia;
  3. contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
  4. favorire l’informazione sulla natura della disabilità, mediante divulgazione di pubblicazioni; mediante conferenze od interventi in dibattiti pubblici e privati;
  5. promuovere l’informazione sulle circostanze della nascita dei disabili, nonché sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza;
  6. perseguire l’inserimento dei disabili negli asili nido, in tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
  7. promuovere e favorire l’accesso al lavoro o ad altre forme di inserimento sociale o socio-riabilitativo;
  8. promuovere ed aderire alle iniziative abitative per il “Durante e Dopo di Noi”;
  9. tenere contatti o coordinarsi con associazioni che si occupano di disabili per realizzare con esse iniziative anche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
  10. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti nel presente statuto;
  11. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
  12. collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
  13. favorire e collaborare a forme partecipative di intervento sociosanitario, sul l’ambiente, sulla disabilità e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici.

Art. 3 Attività di interesse generale e diverse

L’Associazione persegue le proprie finalità, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art, 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  1. Gli interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo i, commi i e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
  2. gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie;
  3. gli interventi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
  5. le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
  6. le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  7. la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
  8. le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  9. la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta;
  10. a soddisfare bisogni sociosanitari, culturali, formative o lavorativi;
  11. l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  12. la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
  13. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni;
  14. la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
  15. i servizi di mutualità, con l’erogazione ai soci delle l’attività di cui al presente comma secondo le condizioni definite ogni anno dal Consiglio Direttivo;
  16. la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
  17. le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività associative determinate dallo statuto.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale.
Il Consiglio Direttivo individua le attività di cui al comma precedente e ne documenta dl carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale nella relazione al bilancio.

Art. 4 Associati e volontari

All’Associazione possono aderire i genitori, i familiari, i parenti, i tutori ed i curatori dei disabili nonché gli stessi 2, al raggiungimento della maggiore età (non interdetti né inabilitati) e tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Tutti i soci, oltre che agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.
All’Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura o rapporti di contenuto patrimoniale.
Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.
Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l’attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell’Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.
L’ammissione ad associato, che comporta l’obbligo di versare la quota di Associazione annualmente stabilita e l’annotazione nell’apposito registro, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
La quota di Associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art. 5 Volontari

I volontari sono persone di età non inferiore ad anni 16 che per loro libera scelta svolgono, per 11 tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
I minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.
La attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
  2. essere informati sull’andamento dell’attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
  3. esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell’Associazione presso la sede della Associazione e previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio, che avrà tre mesi per evaderla;
  4. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
  5. partecipare all’Assemblea con diritto di voto, ed a condizione che abbiano aderito all’associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
  6. eleggere ed essere eletti a condizione siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

  1. rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
  2. impegnarsi e collaborare con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
  3. essere in regola con il versamento della quota;
  4. tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell’Associazione e con i fini statutari; non compiere atti che ledano il buon nome, l’immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato viene a cessare per:

  1. recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato ;
  2. esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell’attività dell’Associazione, ovvero in ipotesi in cui l’associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell’immagine o degli interessi dell’Associazione stessa, In tali ipotesi l’accertamento della condotta dell’associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all’interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri (nominato appositamente caso per caso);
  3. per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell’anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell’obbligo;
  4. Per decesso.

Gli associati che sono incorsi nella esclusione per morosità, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione.

Art. 8 Sostenitori

Possono essere sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali dell’Associazione, danno il loro contributo finanziario pur non essendo associati. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Art. 9 Risorse

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. dalle quote associative;
  2. da contributi richiesti agli associati;
  3. dai contributi dei sostenitori;
  4. dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e sei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
  5. dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
  6. dalle rendite patrimoniali;
  7. dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
  8. dalla raccolta di fondi;
  9. dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
  10. dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’Associazione;
  11. dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
  12. dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’associazione;
  13. dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
  14. da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da eventuali beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell’Associazione.

Art. 11 Divieto di distribuzione

L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell’associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 12 Esercizio finanziario e scritture contabili

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato salto stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, di l’indicazione, dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, Nell’ipotesi in cui l’Associazione abbia nell’esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo i rendiconto finanziario per cassa. a Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore e ad ogni altra relazione prevista per legge.
Nell’ipotesi in cui l’Associazione abbia nell’esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere e depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 13 Organi associative

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore o Collegio dei Revisori;
  5. il Collegio dei Probiviri (nominato al momento, caso per caso).

Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l’Associazione. Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall’Associazione. Il codice etico può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 14 Assemblea Associativa: composizione e convocazione

L’Assemblea è composta da tutti gli associati a condizione che abbiano aderito all’associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. Possono altresì partecipare all’Assemblea con diritto ad un solo voto gli associati che siano organizzazioni di volontariato od enti del terzo settore iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di iperiodiche verifiche sull’attuazione dei programmi.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.
L’Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte:

  1. di modifica dello statuto;
  2. di variazione della sede legale;
  3. di trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  4. di scioglimento dell’Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
  5. ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

Le convocazioni dell’Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera o con PEC, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell’avvenuta ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 15 Assemblea associativa: validità e svolgimento

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto
All’apertura dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell’Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione.
L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.
Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell’Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata. Regolarmente costituita l’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
Ogni socio, iscritto nel libro degli associati da almeno quindici giorni, ha diritto a un voto. Pertanto ogni socio impedito a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega.
Ciascun socio però non può rappresentare più di due soci. Nessuna delega può essere attribuita a persone che non abbiano diritto di voto. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi.
Nelle deliberazioni di bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno voto deliberativo né possono essere destinatari di delega.

Art. 16 Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell’Assemblea degli associati:

  1. esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  2. deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. la nomina e la revoca del Revisore o Collegio dei Revisori;
  4. la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro elezione;
  5. deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
  6. deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
  7. determinare l’importo annuale delle quote associative;
  8. determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
  9. approvare il regolamento generale dell’Associazione , nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell’Associazione ;
  10. deliberare la vendita e l’acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
  11. deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  12. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  13. deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
  14. deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 17 Consiglio Direttivo: composizione e compiti

L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati, mai inferiore a cinque e mai superiore a nove. Il Consiglio Direttivo è revocato dall’Assemblea degli associati.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio uno o più consiglieri vengono a mancare il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con coloro che seguono nella graduatoria l’ultimo eletto. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale può confermarli o procedere alle nuove nomine.
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l’elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall’Associazione, anche fra gli associati non consiglieri. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  3. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e sociale se dovuto, nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore od al Collegio dei Revisori, per poi presentarle all’Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
  4. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  5. deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  6. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associate
  7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili eventualmente di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  9. aderire ad organizzazioni locali di Volontariato in attuazione dei fini e degli obbiettivi del presente statuto.

Art. 18 Consiglio Direttivo: funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell’avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno la metà più dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età/di iscrizione all’Associazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
È facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consigli Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 19 Presidente

Il Presidente dell’Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile senza limite.
In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.
Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall’Associazione.
In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione successiva all’adozione.
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo;
ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento.

Art. 21 Collegio dei Sindaci Revisori

Il collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri eletti ogni tre anni, anche fra i non soci, dall’assemblea con je stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea contestualmente conferisce la carica di Presidente del suddetto collegio.
Il Revisore o Collegio dei Sindaci Revisori è composto ed opera quale organo di controllo nell’ipotesi in cui si renda obbligatorio per il superamento dei limiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 22 Libri sociali

L’Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

  1. il registro dei volontari;
  2. il libro degli associati;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

Art. 23 Regolamenti

Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.
In relazione agli specifici settori di intervento dell’associazione, l’Assemblea/il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
L’Assemblea/il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.
I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell’Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 24 Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.
I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art. 26 Destinazione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimenti

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o a fini di utilità sociale.
Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 27 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara terminati i lavori assembleari e sciolta l’Assemblea alle ore ventidue.
Tutte le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico dell’associazione, che chiede l’esenzione dalle imposte di bollo e registro ai sensi dell’Art.8 L.266/91.
Quest’atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica, da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano per trenta pagine di sette fogli, viene da me Notaio letto alla Comparente che approva e sottoscrive alle ore ventidue.